Servizio Fatture GSE per le aziende - realizzazione impianti fotovoltaici e assistenza impianti fotovoltaici esistenti

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Servizio Fatture GSE per le aziende

ASSISTENZA E SERVIZI GSE

Servizio di fatturazione per i pagamenti del GSE
Servizio annuale dedicato a soggetti con partita IVA o Aziende

 



Il servizio di fatturazione consta di 3 controlli annuali nel caso di SSP e 12 controlli annuali nel caso di RID per la definzione della numerazione per il sistema di fatturazione elettronica adottato dal GSE.

L’obbligo di fatturazione elettronica

Dal 6 giugno 2014 la pubblica Amministrazione  non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, a partire dal 31 marzo 2015 anche per il GSE, in quanto soggetto inserito nell’elenco Istat, l’obbligo di utilizzo e ricezione delle fatture in forma elettronica è entrato in vigore a partire dal 31 marzo 2015 (con la Circolare n.1 del 9 marzo 2015).

L’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008. La Legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle PA debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che ha il ruolo di supportare il processo di ricezione e il successivo inoltro di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.

Le modalità di funzionamento del SdI sono state definite dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55 che ha anche stabilito, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.


Dal 31 marzo 2015, quindi, l'obbligo di fatturazione elettronica è applicato dal GSE a:

  • Fornitori di beni e servizi (Fatture "Non energy")

  • Produttori di energia beneficiari del meccanismo CIP6/92 (Fatture "Energy manuali")

  • Soggetti a cui vengono applicati i corrispettivi di cui alla Delibera dell’AEEG ARG/elt 187/09 (Fatture "Energy manuali")

Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare i documenti Informativa ai fornitori per la trasmissione delle fatture "Non Energy" e Informativa ai fornitori per la trasmissione delle fatture "Energy manuali".

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML(eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.





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