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Speciale "Eccedenze"
il credito nascosto dello scambio sul posto da richiedere
natura e liquidazione -
Le eccedenze sono il completamento del pagamento dell’energia immessa in rete se questa è stata maggiore dell’energia acquistata durante l’anno.
Si parla di eccedenze solo per impianti che usufruiscono del regime commerciale dello scambio sul posto (sono esclusi quindi sia gli impianti che hanno il regime incentivante del 5° conto energia che gli impaitni che usufruiscono del RID)
Le eccedenze devono essere richiste al GSE e non sono automaticamente liquidate e pagate al proprietario di impianto.
Avere lo scambio sul psoto non significa avere automaticamente avere le eccedenze. Va verificato sulla prorpia posizione GSe se se ne ha diritto o meno.
Riportiamo un estratto delle regole tecniche del GSE relative all'argomento in oggetto (SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO -
"
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 99/09 l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.
Nel caso in cui, nel generico anno “a” dovesse risultare: OE,a < CEI,a, la differenza, Cr,a = [CEI,a – OE,a], determina un credito che, su base annua, a seconda della scelta dell’USSP, può essere riportato “a credito” per gli anni successivi o può essere corrisposto “in liquidazione”.
La scelta può essere esercitata entro il 31 gennaio dell’anno “a+1”, successivo a quello di riferimento “a” affinché tale scelta sia utilizzata dal GSE nell’ambito dei calcoli del contributo in conto scambio CS relativi all’anno “a”. Una scelta posteriore al 31 gennaio ell’anno “a+1”, verrà utilizzata dal GSE nell’anno “a+2” per i calcoli del contributo di competenza
dell’anno “a+1”.
L’opzione esercitata nel generico anno “a” sarà utilizzata dal GSE nell’ambito dei calcoli del contributo in conto scambio CS, salvo una nuova e opposta scelta da parte dell’USSP entro il termine sopra riportato.
Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, nel caso in cui, nel generico anno “a” dovesse risultare:
determina un credito che a seconda della scelta dell’USSP, può essere riportato “a credito” per gli anni successivi o può essere corrisposto “in liquidazione”. La variazione dell’opzione in capo all’USSP, da valorizzazione “a credito” a “in liquidazione” e viceversa, comporta il trattamento del Cr secondo gli algoritmi di cui ai successivi paragrafi.
Valorizzazione “a credito” delle eccedenze
Nel caso in cui l’USSP, per un determinato anno, abbia optato per la gestione “a credito”, le eventuali eccedenze, a partire da quell’anno, sono riportate a credito. Il credito cumulato Cr,a all’anno “a” può essere utilizzato completamente o parzialmente nel limite della differenza OE,a – CEI,a, solo se nell’anno “a” il termine CEI,a è inferiore al termine OE,a. Per il generico anno “a”, conseguentemente, il contributo in conto scambio CS,a è pari a:
dove il termine Cr,a-
Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno “a”, il contributo in conto scambio CS,a è pari a:
Valorizzazione “in liquidazione” delle eccedenze
Nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto abbia optato per la liquidazione delle eccedenze, le eventuali eccedenze sono riconosciute sulla base di quanto disposto dall’articolo 6, comma 6.7 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.. In tale caso la liquidazione nei confronti dell’USSP per CS e CrL avverrà separatamente. In particolare:
Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno “a”:
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