Incentivi per l'autoconsumo - progettazione e installazione impianti fotovoltaici e assistenza impianti fotovoltaici esistenti e servizi di ingegneria

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Incentivi per l'autoconsumo

Incentivi statali per i sistemi individuali e collettivi per l’autoconsumo e per le Comunità energetiche.


Attraverso  il Decreto Ministeriale 07/12/ 2023 n. 414 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emesso si individuava una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Decreto 23/02/ 2024 n. 22 ha dettato le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

I soggetti beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER. che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Le co figurazioni in oggetto sono:
 "Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza": sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021;
 "Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili": sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 "Comunità energetiche rinnovabili": sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021;

Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono i tipi 2) e 3) in forma di finanziamenti in conto capitale

Ai fini dell’accesso agli incentivi gli impianti  inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
 essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
 avere potenza massima di 1 MW);
 essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
 non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
 rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH

Nel particoalre vediamo le CER comunità energetiche rinnovabili

Una comunità energetica può essere costituita da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che si "associano"  per condividere l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico di loro proprietà o di proprietà di un terzo che mette a disposizione l’energia prodotta.

Alla comunità energetica  può partecipare anche un produttore localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia.
È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
 produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico
 autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l'energia in eccesso;
 consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

Le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio.

La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:
Una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh




Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.



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